Denominazione - Sede - Scopo

Art.  1)  E' costituita una Associazione denominata "CAMERATA STRUMENTALE CITTA' DI PRATO".

Art. 2) Essa ha sede in Prato, Via Valentini n. 14.

Art. 3) L'associazione ha lo scopo di organizzare e  gestire l'attività della "Camerata Strumentale Città di Prato", quale luogo e momento di attività musicale altamente qualificata sul repertorio della musica sinfonica, dedicato a giovani all'inizio della carriera artistica, i quali si siano formati in conservatori e in scuole di musica Italiane e dell'Unione Europea, selezionati fra quelli che vantino qualità musicali di particolare rilievo, ma aperto anche alla formazione di giovani strumentisti in stage presso l'Orchestra.

A tal fine potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento dello scopo sociale, ed in particolare organizzare concerti, manifestazioni e rappresentanzioni musicali di qualunque tipo, convegni, stage, tournee in Italia e all'estero con esclusione di ogni attività non preordinata al raggiungimento dello scopo sociale o ad esso estranea.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4) Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) dalle quote sociali;

b) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 5) L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo ed entro il 30 (trenta) novembre il bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 6) L'Associazione non potrà in alcun modo distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Soci

Art. 7) Sono soci le persone od enti la cui domanda di ammissione sia stata accettata dal Consiglio e che abbiano versato, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio.

I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.

Non è ammessa la partecipazione temporanea all'Associazione.

Art. 8) I soci dovranno contribuire moralmente e materialmente all'attività dell'associazione.

Art. 9) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio; la indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei soci.

Art. 10) Le quote associative non sono trasferibili né per atto fra vivi né mortis causa; le stesse non sono neppure rivalutabili.

Amministrazione

Art. 11) L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni, fatta eccezione per il primo Presidente del Comitato che ne è membro di diritto. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art. 12) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un  Vice  Presidente  e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci; potrà altresì nominare uno o più Consiglieri Delegati determinandone poteri e compiti.

Potrà in particolare procedere alla nomina di un Consigliere Delegato con la qualifica di Sovraintendente con funzioni e poteri di rappresentanza generali salvo i limiti determinati dal Consiglio.

Art. 13) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito  libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina del Direttore Artistico ed eventualmente di collaboratori, determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 15) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Nel caso in cui vengano nominati uno o più Consiglieri Delegati questi hanno la facoltà di compiere tutti gli atti nell'ambito della delega ricevuta dal Consiglio e per tali atti hanno la rappresentanza e la firma dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con le modalità precisate nella delega.

 Assemblee

Art. 16) I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte all'anno entro il 30 marzo e il 30 novembre di ogni anno mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio ai Consiglieri ed ai Revisori, dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C..

L'assemblea deve essere convocata in Prato anche fuori della sede sociale.

Art. 17) L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.

Art. 18) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

I soci possono farsi rappresentare da altro socio anche se membro del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri.

Art. 19) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale  firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 20) Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C..

Collegio dei Revisori

Art. 21) Le gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito di tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea dei soci.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

 Scioglimento

Art. 22) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C., dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla Legge. A tal fine dovrà essere sentito l'istituendo organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Controversie

Art. 23) Tutte le eventuali controversie fra i soci e fra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio di Probiviri da nominarsi uno da ciascuna delle parti in lite oltre un ulteriore Probiviro, nominato dai Probiviri già eletti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Prato  che nominerà il Probiviro anche per la parte inadempiente.