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Denominazione - Sede
- Scopo
Art. 1) E'
costituita una Associazione denominata "CAMERATA
STRUMENTALE CITTA' DI PRATO".
Art. 2) Essa ha sede
in Prato, Via Valentini n. 14.
Art. 3)
L'associazione ha lo scopo di organizzare e gestire
l'attività della "Camerata Strumentale Città di Prato",
quale luogo e momento di attività musicale altamente
qualificata sul repertorio della musica sinfonica,
dedicato a giovani all'inizio della carriera artistica,
i quali si siano formati in conservatori e in scuole di
musica Italiane e dell'Unione Europea, selezionati fra
quelli che vantino qualità musicali di particolare
rilievo, ma aperto anche alla formazione di giovani
strumentisti in stage presso l'Orchestra.
A tal fine potrà
compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari,
commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al
raggiungimento dello scopo sociale, ed in particolare
organizzare concerti, manifestazioni e rappresentanzioni
musicali di qualunque tipo, convegni, stage, tournee in
Italia e all'estero con esclusione di ogni attività non
preordinata al raggiungimento dello scopo sociale o ad
esso estranea.
L'Associazione non ha
scopo di lucro.
Patrimonio ed
esercizi sociali
Art. 4) Il patrimonio
è costituito:
a) dai beni mobili ed
immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi
di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali
erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate
dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote
sociali;
b) dal ricavato
dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni
ad esse;
c) da ogni altra
entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
Art. 5) L'esercizio
finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni
anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio
verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il
bilancio consuntivo ed entro il 30 (trenta) novembre il
bilancio preventivo del successivo esercizio, da
sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
Art. 6)
L'Associazione non potrà in alcun modo distribuire anche
in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché
fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge.
Soci
Art. 7) Sono soci le
persone od enti la cui domanda di ammissione sia stata
accettata dal Consiglio e che abbiano versato, all'atto
dell'ammissione, la quota di associazione annualmente
stabilita dal Consiglio.
I soci che non
avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro
il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati
soci anche per l'anno successivo ed obbligati al
versamento della quota annuale di associazione.
Non è ammessa la
partecipazione temporanea all'Associazione.
Art. 8) I soci
dovranno contribuire moralmente e materialmente
all'attività dell'associazione.
Art. 9) La qualità di
socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o
indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio;
la indegnità verrà sancita dalla Assemblea dei soci.
Art. 10) Le quote
associative non sono trasferibili né per atto fra vivi
né mortis causa; le stesse non sono neppure
rivalutabili.
Amministrazione
Art. 11)
L'associazione è amministrata da un Consiglio di
Amministrazione composto da cinque a nove membri eletti
dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni, fatta
eccezione per il primo Presidente del Comitato che ne è
membro di diritto. In caso di dimissioni o decesso di un
Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede
alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla
prima assemblea annuale.
Art. 12) Il Consiglio
nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice
Presidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia
provveduto l'Assemblea dei Soci; potrà altresì nominare
uno o più Consiglieri Delegati determinandone poteri e
compiti.
Potrà in particolare
procedere alla nomina di un Consigliere Delegato con la
qualifica di Sovraintendente con funzioni e poteri di
rappresentanza generali salvo i limiti determinati dal
Consiglio.
Art. 13) Il Consiglio
si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga
necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due
dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno
rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo
ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle
deliberazioni occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto
favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di
parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è
presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice
Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di
età dei presenti.
Delle riunioni del
Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo
verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 14) Il Consiglio
è investito dei più ampi poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza
limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei
bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro
presentazione all'Assemblea, alla nomina del Direttore
Artistico ed eventualmente di collaboratori,
determinandone la retribuzione e compila il Regolamento
per il funzionamento della Associazione, la cui
osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Art. 15) Il
Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente,
rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei
terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati
dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può
esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da
parte di questo alla prima riunione.
Nel caso in cui
vengano nominati uno o più Consiglieri Delegati questi
hanno la facoltà di compiere tutti gli atti nell'ambito
della delega ricevuta dal Consiglio e per tali atti
hanno la rappresentanza e la firma dell'associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio con le modalità precisate
nella delega.
Assemblee
Art. 16) I soci sono
convocati in assemblea dal Consiglio almeno due volte
all'anno entro il 30 marzo e il 30 novembre di ogni anno
mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio
ai Consiglieri ed ai Revisori, dell'avviso di
convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'assemblea deve pure essere convocata su domanda
motivata e firmata da almeno un decimo dei soci, a norma
dell'art. 20 C.C..
L'assemblea deve
essere convocata in Prato anche fuori della sede
sociale.
Art. 17) L'assemblea
delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli
indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione,
sulla nomina dei componenti il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio dei Revisori, sulle
modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto
quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.
Art. 18) Hanno
diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci in
regola nel pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi
rappresentare da altro socio anche se membro del
Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei
bilanci e le deliberazioni in merito a responsabilità di
consiglieri.
Art. 19) L'assemblea
è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza
dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea
nomina il proprio Presidente.
Il Presidente
dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene il
caso, due scrutatori.
Spetta al Presidente
dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe
ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di
assemblea si redige processo verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli
scrutatori.
Art. 20) Le assemblee
sono validamente costituite e deliberano con le
maggioranze previste dall'art. 21 C.C..
Collegio dei Revisori
Art. 21) Le gestione
dell'Associazione è controllata da un Collegio dei
Revisori, costituito di tre membri, eletti annualmente
dall'Assemblea dei soci.
I Revisori dovranno
accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,
redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno
accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei
valori e di titoli di proprietà sociale e potranno
procedere in qualsiasi momento, anche individualmente,
ad atti di ispezione e di controllo.
Scioglimento
Art. 22) Lo
scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 21 C.C., dall'assemblea, la
quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e
delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.
Il patrimonio
dell'associazione, in caso di scioglimento per qualunque
causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa
destinazione imposta dalla Legge. A tal fine dovrà
essere sentito l'istituendo organismo di controllo di
cui all'art.3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.
662.
Controversie
Art. 23) Tutte le
eventuali controversie fra i soci e fra questi e
l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in
tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di
ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio
di Probiviri da nominarsi uno da ciascuna delle parti in
lite oltre un ulteriore Probiviro, nominato dai
Probiviri già eletti ed in caso di disaccordo dal
Presidente del Tribunale di Prato che nominerà il
Probiviro anche per la parte inadempiente. |